Parte SECONDA›Libro X›Titolo I
Art. 651
Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno
In vigore dal 24 ott 1989
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell', salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-651