Parte PRIMALibro IVTitolo ICapo VII

Art. 312

Condizioni di applicabilità

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall' comma 2. PMT114 PMP118
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-312

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