Parte PRIMA›Libro IV›Titolo I›Capo VII
Art. 313
Procedimento
In vigore dal 12 giu 2026
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell', previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'. Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all', comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva.
2. Salvo quanto previsto dall' comma 1, ai fini dell' comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'.
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall' è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.
Note all'articolo
- La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- La L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-313