Parte SECONDALibro IXTitolo II

Art. 605

Sentenza

In vigore dal 24 ott 1989
1. Fuori dei casi previsti dall', il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata. 2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive. 3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-605

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