Parte SECONDALibro IXTitolo IIICapo I

Art. 609

Cognizione della corte di cassazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. 2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-609

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