Parte SECONDALibro IXTitolo IIICapo I

Art. 607

Ricorso dell'imputato

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere. 2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-607

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