Parte SECONDA›Libro IX›Titolo II
Art. 600
Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili
In vigore dal 4 ago 1994
1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell' comma 1 ovvero l'ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.
2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del comma terzo del presente articolo "nella parte in cui prevede che il giudice d'appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziche' "quando ricorrono gravi motivi" ".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-600