Parte SECONDALibro IXTitolo II

Art. 598

Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

In vigore dal 24 ott 1989
1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-598

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo