Parte SECONDA›Libro IX›Titolo II
Art. 598
Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello
In vigore dal 24 ott 1989
1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-598