Parte PRIMA›Libro I›Titolo III
Art. 58
Disponibilità della polizia giudiziaria
In vigore dal 24 ott 1989
1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.
2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-58