Parte PRIMALibro ITitolo II

Art. 53

Autonomia del pubblico ministero nell'udienza Casi di sostituzione

In vigore dal 24 ott 1989
Autonomia del pubblico ministero nell'udienza Casi di sostituzione 1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. 2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall' comma 1 lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. 3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall' comma 1 lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-53

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