Parte PRIMALibro ITitolo III

Art. 55

Funzioni della polizia giudiziaria

In vigore dal 24 ott 1989
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-55

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