Art. 55 · Funzioni della polizia giudiziaria
Parte PRIMALibro ITitolo III

Art. 55

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Funzioni della polizia giudiziaria

In vigore dal 24 ott 1989
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-55