Parte PRIMALibro ITitolo IV

Art. 61

Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato

In vigore dal 24 ott 1989
1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. 2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-61

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