Parte PRIMA›Libro I›Titolo IV
Art. 61
Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato
In vigore dal 24 ott 1989
1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-61