Parte SECONDA›Libro IX›Titolo I
Art. 577
AbrogatoImpugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
In vigore dal 9 mar 2006
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-577