Parte SECONDALibro IXTitolo I

Art. 577

Abrogato

Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

In vigore dal 9 mar 2006
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-577

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