Art. 577 · Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
Parte SECONDALibro IXTitolo I

Art. 577

Abrogato694 / 905

Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione

In vigore dal 9 mar 2006
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-577