Parte SECONDALibro IXTitolo I

Art. 573

Impugnazione per i soli interessi civili

In vigore dal 30 dic 2022
1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. 1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-573

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