Parte SECONDA›Libro IX›Titolo I
Art. 572
Richiesta della parte civile o della persona offesa
In vigore dal 24 ott 1989
1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli , possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-572