Art. 572 · Richiesta della parte civile o della persona offesa
Parte SECONDALibro IXTitolo I

Art. 572

689 / 905

Richiesta della parte civile o della persona offesa

In vigore dal 24 ott 1989
1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli , possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale. 2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-572