Parte SECONDALibro VIITitolo IIICapo IISez. I

Art. 531

Dichiarazione di estinzione del reato

In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvo quanto disposto dall' comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. 2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-531

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo