Parte SECONDA›Libro VII›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 531
640 / 905Dichiarazione di estinzione del reato
In vigore dal 24 ott 1989
1. Salvo quanto disposto dall' comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-531