Parte SECONDALibro VIITitolo IIICapo IISez. II

Art. 536

Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi previsti dall' del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-536

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo