Parte SECONDA›Libro VII›Titolo III›Capo II›Sez. II
Art. 536
Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi previsti dall' del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-536