Art. 536 · Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
Parte SECONDALibro VIITitolo IIICapo IISez. II

Art. 536

645 / 905

Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi previsti dall' del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-536