Parte SECONDA›Libro VII›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 529
Sentenza di non doversi procedere
In vigore dal 24 ott 1989
1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-529