Parte SECONDA›Libro VII›Titolo III›Capo I
Art. 525
Immediatezza della deliberazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.
3. Salvo quanto previsto dall', la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-525