Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo IV
Art. 522
Nullità della sentenza per difetto di contestazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-522