Parte PRIMALibro IVTitolo ICapo II

Art. 282

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

In vigore dal 24 ott 1989
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-282

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