Art. 282 · Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
Parte PRIMALibro IVTitolo ICapo II

Art. 282

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Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

In vigore dal 24 ott 1989
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-282