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Art. 282
334 / 905Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
In vigore dal 24 ott 1989
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-282