Parte PRIMA›Libro IV›Titolo I›Capo II
Art. 286
Custodia cautelare in luogo di cura
In vigore dal 24 ott 1989
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedalie7ro, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell' commi 2 e 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-286