Parte PRIMA›Libro IV›Titolo I›Capo III
Art. 290
Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
In vigore dal 24 ott 1989
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall' comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-290