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Art. 277
Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
In vigore dal 24 ott 1989
Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari 1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-277