Parte PRIMALibro IVTitolo ICapo I

Art. 272

Limitazioni alle libertà della persona

In vigore dal 24 ott 1989
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-272

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