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Art. 272
322 / 905Limitazioni alle libertà della persona
In vigore dal 24 ott 1989
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-272