Parte PRIMA›Libro III›Titolo II›Capo IV
Art. 216
Altre ricognizioni
In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell', in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell' comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-216