Art. 216 · Altre ricognizioni
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo IV

Art. 216

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Altre ricognizioni

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell', in quanto applicabili. 2. Si applicano le disposizioni dell' comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-216