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Art. 220
Oggetto della perizia
In vigore dal 24 ott 1989
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-220