Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo V

Art. 218

Presupposti dell'esperimento giudiziale

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. 2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-218

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