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Art. 218
Presupposti dell'esperimento giudiziale
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-218