Art. 1
In vigore dal 21 apr 1942
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che autorizza il Governo del Re Imperatore ad emanare un nuovo Codice di procedura civile;
Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell' della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell' della legge 2 dicembre 1925, n. 2260;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il testo del Codice di procedura civile è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-rd-1