Art. 2

In vigore dal 21 apr 1942
Un esemplare del Codice di procedura civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-rd-2

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