CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo II
Art. 58 bis
Ufficio per il processo
In vigore dal 1 nov 2022
L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-58-bis