CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VIII

Art. 824 bis

Efficacia del lodo.

In vigore dal 2 mar 2006
Salvo quanto disposto dall', il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-824-bis

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