CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO

Art. 614 bis

Misure di coercizione indiretta

In vigore dal 26 nov 2024
Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'. Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'.

Note all'articolo

  • Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-614-bis

In sintesi

Quando il giudice ordina l'adempimento di un dovere che non consiste nel pagare denaro, può stabilire una somma economica dovuta per ciascun ritardo o violazione futura, su richiesta della parte interessata e salvo che ciò sia manifestamente iniquo. Se la richiesta non è stata avanzata durante il giudizio ordinario o se il titolo esecutivo non è una sentenza di condanna, la somma può essere fissata dal giudice dell'esecuzione dopo la notifica del precetto. Il giudice quantifica l'importo valutando il valore della causa, la natura della prestazione, il vantaggio derivante dall'inadempimento e il danno previsto. La decisione ottenuta ha valore di titolo esecutivo per riscuotere le somme maturate, ma la misura non trova applicazione nelle liti di lavoro subordinato o nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'adempimento spontaneo e tempestivo di obblighi diversi dal pagamento di denaro, inducendo l'obbligato a rispettare il provvedimento giudiziale mediante la minaccia di un pagamento pecuniario per ogni violazione o ritardo.

A chi si applica

Si applica a chi è tenuto ad adempiere obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro e agli aventi diritto alla prestazione, con l'espressa esclusione delle controversie relative al lavoro subordinato (pubblico o privato) e alle collaborazioni coordinate e continuative.

Esempio pratico

Un soggetto viene condannato dal tribunale a rimuovere un manufatto abusivo costruito sul confine con il vicino. Su richiesta del vicino, il giudice fissa una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nella demolizione a partire da una data stabilita, obbligando il soggetto a pagare tale importo qualora non provveda.

Adempimenti e conseguenze

L'obbligato inadempiente è tenuto a pagare la somma di denaro fissata dal giudice per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo nell'esecuzione; il provvedimento che stabilisce l'importo costituisce titolo esecutivo per la riscossione.

Cosa è cambiato

L'articolo 614-bis è stato modificato prima dal Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, art. 13, comma 1, lett. cc-ter), successivamente dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (art. 3, comma 44) e infine dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 380, lett. a).

Domande frequenti

Come viene calcolata la somma dovuta per il ritardo o la violazione?Il giudice stabilisce l'importo tenendo conto del valore della lite, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio che l'obbligato trae dal mancato adempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Cosa accade se la misura non è stata richiesta durante la causa di condanna?L'avente diritto può fare ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la fissazione della somma, dopo aver provveduto alla notificazione del precetto.
La misura si applica alle controversie di lavoro?No, la norma stabilisce espressamente che queste disposizioni non si applicano alle controversie di lavoro subordinato, sia pubblico che privato, né ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Termini chiave

misure di coercizione indirettatitolo esecutivoprecettogiudice dell'esecuzioneprocesso di cognizione

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo