CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. III

Art. 540 bis

Integrazione del pignoramento.

In vigore dal 4 lug 2009
Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli , non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-540-bis

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