Art. 824 bis · Efficacia del lodo.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VIII

Art. 824 bis

1048 / 1056

Efficacia del lodo.

In vigore dal 2 mar 2006
Salvo quanto disposto dall', il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.
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