CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VIII
Art. 824 bis
1048 / 1056Efficacia del lodo.
In vigore dal 2 mar 2006
Salvo quanto disposto dall', il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-824-bis