CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IIISez. Sezione ((III))

Art. 691

Contravvenzione al divieto del giudice.

In vigore dal 21 apr 1942
Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-691

In sintesi

La disposizione stabilisce cosa accade se una persona non rispetta l'ordine del giudice di non compiere un atto dannoso o di non modificare una determinata situazione. In questo caso, la parte lesa o interessata può presentare un ricorso al giudice. Ricevuto il ricorso, il giudice ha il potere di emettere un'ordinanza per far riportare le cose allo stato iniziale. Tutti i costi necessari per il ripristino sono posti interamente a carico di chi ha violato il divieto.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire il rispetto dei provvedimenti del giudice, ripristinando la situazione precedente nel caso in cui un divieto venga violato.

A chi si applica

Si applica alla parte a cui il giudice ha vietato di compiere un atto dannoso o mutare uno stato di fatto, nonché alla parte interessata a far rispettare tale ordine.

Esempio pratico

Un soggetto riceve l'ordine del giudice di non abbattere un muro di confine per non mutare lo stato dei luoghi, ma decide comunque di demolirlo. Il vicino interessato presenta un ricorso al giudice per denunciare la violazione. Il giudice ordina quindi con ordinanza la ricostruzione del muro a spese di chi ha trasgredito il divieto.

Adempimenti e conseguenze

La parte interessata deve presentare ricorso; come conseguenza della violazione, il giudice può ordinare il ripristino al pristino stato con spese a carico del contravventore.

Domande frequenti

Cosa può fare la parte interessata se l'altra parte viola il divieto del giudice?La parte interessata può presentare un apposito ricorso al giudice per segnalare che l'ordine non è stato rispettato.
Quale provvedimento adotta il giudice per rimediare alla violazione?Il giudice può disporre, tramite un'ordinanza, che le cose siano riportate allo stato precedente in cui si trovavano.
Chi deve pagare i costi per rimettere le cose allo stato originario?Le spese necessarie per il ripristino dello stato precedente sono interamente a carico del contravventore, ossia di chi ha violato il divieto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo