Art. 691
Contravvenzione al divieto del giudice.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-691
Contravvenzione al divieto del giudice.
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La disposizione stabilisce cosa accade se una persona non rispetta l'ordine del giudice di non compiere un atto dannoso o di non modificare una determinata situazione. In questo caso, la parte lesa o interessata può presentare un ricorso al giudice. Ricevuto il ricorso, il giudice ha il potere di emettere un'ordinanza per far riportare le cose allo stato iniziale. Tutti i costi necessari per il ripristino sono posti interamente a carico di chi ha violato il divieto.
La norma mira a garantire il rispetto dei provvedimenti del giudice, ripristinando la situazione precedente nel caso in cui un divieto venga violato.
Si applica alla parte a cui il giudice ha vietato di compiere un atto dannoso o mutare uno stato di fatto, nonché alla parte interessata a far rispettare tale ordine.
Un soggetto riceve l'ordine del giudice di non abbattere un muro di confine per non mutare lo stato dei luoghi, ma decide comunque di demolirlo. Il vicino interessato presenta un ricorso al giudice per denunciare la violazione. Il giudice ordina quindi con ordinanza la ricostruzione del muro a spese di chi ha trasgredito il divieto.
La parte interessata deve presentare ricorso; come conseguenza della violazione, il giudice può ordinare il ripristino al pristino stato con spese a carico del contravventore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.