CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III›Sez. Sezione ((II))
Art. 686
Conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
In vigore dal 21 apr 1942
Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-686