Art. 691 · Contravvenzione al divieto del giudice.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IIISez. Sezione ((III))

Art. 691

873 / 1056

Contravvenzione al divieto del giudice.

In vigore dal 21 apr 1942
Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-691