CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III›Sez. Sezione ((III))
Art. 691
873 / 1056Contravvenzione al divieto del giudice.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-691