Art. 692
Assunzione di testimoni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-692
Assunzione di testimoni.
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La disposizione consente a chi intende avviare una causa di richiedere l'ascolto preventivo di uno o più testimoni. Questa richiesta può essere fatta quando esiste un fondato timore che tali persone possano mancare prima dell'avvio del giudizio. Le deposizioni raccolte servono ad assicurare elementi di prova ritenuti necessari per la futura causa. La procedura prende il nome di audizione a futura memoria.
La norma mira a tutelare il diritto alla prova, consentendo di raccogliere in anticipo le dichiarazioni di testimoni che rischiano di non poter essere più sentiti durante il futuro processo.
Si applica a chiunque abbia intenzione di promuovere una causa e ritenga necessaria la testimonianza di soggetti che rischiano di mancare.
Una persona intende fare causa per un risarcimento danni e l'unico testimone oculare è gravemente malato. Temendo che il testimone possa venire a mancare prima dell'inizio del processo, l'interessato chiede che venga ascoltato subito a futura memoria.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.