Art. 692 · Assunzione di testimoni.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IIISez. Sezione ((IV))

Art. 692

874 / 1056

Assunzione di testimoni.

In vigore dal 21 apr 1942
Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-692