CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo VCapo I

Art. 618 bis

Procedimento.

In vigore dal 1 mar 2006
Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell' e dal secondo comma dell' nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-618-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo