CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I
Art. 618 bis
766 / 1056Procedimento.
In vigore dal 1 mar 2006
Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell' e dal secondo comma dell' nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-618-bis